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Tumore all’orecchio, la Cassazione accorda la malattia professionale per l’uso del cellulare

22 ottobre 2012 – Guida al diritto de “Il Sole 24 Ore”

[Articolo datato sulla sentenza che facilita le altre cause su casi di tumore da esposizioni lavorative sia a CEM/ELF (linee elettriche ad alta tensione) che a radiofrequenze (non solo cellulari e cordless, ma anche radioemittenti e radar).
La rilevanza di tale sentenza deriva dal fatto che essa potrebbe anche aprire la strada al riconoscimento di patologie acute di varia natura dovute all’esposizione ai CEM, e persino a patologie imputabili ad altri agenti ambientali “non tabellati” dall’INAIL.]

“Riconosciuta la malattia professionale per un tumore insorto all’orecchio sinistro di un lavoratore dipendente che per 12 anni aveva utilizzato il cellulare ed il cordless per 5-6 ore al giorno. Anche se, come accertato in letteratura, il neuroma del Ganglio di Gasser colpisce soprattutto il nervo acustico e non il trigemino, la Cassazione, sentenza 17438/2012, ha ravvisato “almeno un ruolo concausale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia”, riconoscendo al lavoratore una invalidità dell’80% e la conseguente corresponsione dell’assegno a carico dell’Inail.

Il rischio aggiuntivo
La difesa del lavoratore aveva infatti prodotto una lunga documentazione scientifica, condivisa dal giudice di secondo grado, che se non permetteva un “giudizio esaustivo”, individuava “un rischio aggiuntivo per i tumori cerebrali”, ed in particolare per il neuroma, dopo l’esposizione per oltre 10 anni a radiofrequenze emesse da telefoni cellulari e portatili. Elementi ritenuti “molto rilevanti” in quanto ben rappresentavano il caso del lavoratore in questione.

Il rilevante grado di probabilità
Promosso, dunque, il ragionamento della Corte di appello di Brescia che aveva ravvisato la “probabilità qualificata” dell’esistenza di una relazione tra l’suo del telefono per motivi di lavoro e l’insorgenza della patologia. Infatti, nei casi di malattia professionale non tabellata, come anche in quelli di “malattia ad eziologia multifattoriale”, spiega la Suprema corte, “la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può invece essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità”.

In questo senso, il giudice deve consentire all’assicurato non solo di esperire i mezzi di prova ammissibili ma anche “valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale”, alla luce delle caratteristiche in cui concretamente si svolgeva il lavoro. E dunque, i tempi, i macchinari utilizzati ecc.

La prova del vizio di motivazione
Non solo, proseguono i giudici, “nei giudizi in cui sia stata esperita una Ctu di tipo medico-legale, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni dell’ausiliario giudiziale, affinché i lamentati errori e lacune determinino un vizio di motivazione denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate”, da dimostrare con altrettante prove scientifiche. Mentre così non è stato. Infatti, l’Inail nel contestare l’esistenza di un legame tra il neuroma del nervo acustico e quello del trigemino non ha allegato alcuna ulteriore fonte scientifica.

Una valutazione a tutto tondo
Mentre “significativamente” la sentenza di appello seguendo le osservazioni contenute nella perizia tecnica “ha ritenuto di dover ritenere di particolare rilievo quegli studi che avevano preso in considerazione anche altri elementi, quali l’età dell’esposizione, l’ipsilateralità e il tempo di esposizione”, come visto, tutti fattori rilevanti in quanto presenti nel caso di specie. Non solo, la Cassazione ha accordato anche un credito in più agli studi citati dalla Ctu proprio perché indipendenti e non finanziati dalle aziende telefoniche.”

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2012/10/tumore-allorecchio-la-cassazione-accorda-la-malattia-professionale-per-luso-del-cellulare.php

TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA:

http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/13500001-13600000/13577519.pdf

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