La Associazione Italia Elettrosensibili (AIE) ha sede legale in Olmo di Martellago (VE), via Maroncelli, 52, (C.A.P. n 30030) e sede operativa in Gallarate (VA), via Pio Latorre 5 (CAP n 21013) .
Numero iscrizione al Registro Associazioni Di Promozione Sociale Della Regione Veneto: PS/88VE
codice fiscale n. 90116200271
Costituita nel 25/7/2005
Associazione di promozione sociale
ASSOCIAZIONE ITALIANA ELETTROSENSIBILI
Statuto ai sensi del Dlgs 117/2017 – approvato con Assemblea del 31.5.2021
Associazione di promozione sociale
ASSOCIAZIONE ITALIANA ELETTROSENSIBILI
Statuto ai sensi del Dlgs 117/2017 – Assemblea del 31/05/2021
ART. 1 (Denominazione e sede)
- E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato:
<< ASSOCIAZIONE ITALIANA ELETTROSENSIBILI - APS>>.
- Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
- L’associazione ha sede legale in Via Piero Maroncelli n. 52 Olmo frazione di Martellago 30030 (VE).
- Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2 (Scopi)
- L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali finalità culturali di interesse sociale e educativo oltre che di sostegno di persone svantaggiate e di ricerca scientifica con particolare interesse sociale.
- Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
- fornire un servizio a chi soffre (soci e non soci) di elettrosensibilità, sindrome che colpisce ogni età e sesso – la cui classificazione da parte dell I.C.D. dell’OMS tiene conto della sintomatologia e della esposizione ai campi elettromagnetici artificiali pulsanti, mettendo in comune le esperienze personali, informando gli interessati sugli studi scientifici più aggiornati e sulle iniziative istituzionali riguardanti l’elettrosensibilità tramite incontri e mass- media;
- istruire gli iscritti ad affrontare il problema e ad interventi di educazione sanitaria verso la popolazione sana per prevenire lo sviluppo della sindrome;
- promuovere lo studio dell’elettrosensibilità nel mondo scientifico sanitario e ingegneristico, istituzionale, giuridico, politico, economico al fine di ricercarne nuove soluzioni;
- promuovere la ricerca di presidi per affrontare l’handicap provocato dall’elettrosensibilità;
- promuovere studi sulle tecniche necessarie per minimizzare l’esposizione a campi lettromagnetici strumentali e residenziali;
- cooperare con Istituzioni (ASTT, Istituto Superiore di Sanità, Comuni, Province, Regioni, Comunità Europea ) nella ricerca di metodiche di diagnosi, cura, prevenzione, previdenza, di provvedimenti individuali e pubblici più adeguati;
- promuovere studi scientifici sull’elettromagnetosensibilità, le sue manifestazioni, la cura, i presidi;
- raccogliere e aggiornare bibliografia sulla sindrome da ipersensibilità a campi elettromagnetici;
- mantenere i rapporti con altre Associazioni italiane ed estere con cui sono condivisibili gli scopi;
- promuovere e partecipare a Convegni sull’argomento in Italia e all’estero.
- L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
- L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.
ART. 3 (Soci)
- Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
- Il Consiglio Direttivo deve, entro 15 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
- Ci sono tre categorie di associati:
- ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
- sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
- benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione);
- Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.
ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)
- Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi,
- essere informati sulle attività della associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunziare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
- Gli associati hanno il dovere di:
- versare, se prevista, nei termini la quota sociale;
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
ART 5 (Volontari e attività di volontariato)
- L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
- All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART.6 (Recesso ed esclusione del socio)
- L’Associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- L’Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
- L'esclusione è deliberata dal Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ ammesso l’appello all’Assemblea entro 30 giorni che si pronuncerà in occasione della prima adunanza utile. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART.7 (Organi sociali)
- Gli organi dell'associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo
- Organo di Revisione
- Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 8 (Assemblea)
- L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.
- E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
- L' Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 9 (Compiti dell'Assemblea)
- L’Assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento interno e l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e l’eventuale codice etico;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione
- fissa l'importo della quota sociale annuale;
- delibera l’esclusione motivata ad opera del Consiglio Direttivo, degli associati ai sensi dell’art.6 comma 3 e degli aspiranti associati ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 10 (Validità Assemblee)
- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti in proprio o in delega.
- Non è ammessa più di una delega tre deleghe per ciascun associato.
- Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
- L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di 3/4 degli associati.
- L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
L’Assemblea si riterrà svolta nel luogo fisico in cui si trova il segretario estensore del verbale.
- L’assemblea può essere svolta ricorrendo all'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Ai fini dell’esercizio del voto per via telematica e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede pervenute all’Associazione entro le ventiquattro ore precedenti l’assemblea. Il Consiglio direttivo ha cura che il voto espresso per corrispondenza non venga reso noto fino all’inizio dello scrutinio in assemblea. Il Presidente o, in mancanza dello stesso, un componente del Consiglio Direttivo custodisce sino al momento dell’inizio dei lavori assembleari le dichiarazioni pervenute. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta, anche a mezzo e-mail, all’Associazione almeno ventiquattro ore precedenti l’assemblea. Le dichiarazioni di voto pervenute oltre i termini previsti non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell’assemblea né ai fini della votazione. La mancata espressione del voto s’intende come astensione sulle relative proposte.
ART. 11 (Consiglio direttivo)
- Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra i propri componenti e dura in carica tre anni.
- Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
- Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
- In particolare, tra gli altri compiti:
- Amministra l’associazione;
- Attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsti, il bilancio sociale e il bilancio preventivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts
- Disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- Elegge il Vice Presidente e il Presidente Onorario su proposta del Presidente.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 12 (Presidente)
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Resta in carica come il Consiglio Direttivo.
- In caso di assenza, di impedimento, decadenza le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
- L’Associazione potrà dotarsi di un Presidente Onorario scelto tra i soci che si sono distinti nella vita e nello sviluppo delle attività dell’Associazione. Il Presidente Onorario potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive senza alcun diritto di voto. Tale carica è eletta dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
ART. 13 (Organo di controllo)
- L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017.
- L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 14 (Organo di Revisione legale dei conti)
- E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017.
- E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 15 (Risorse economiche)
- Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l’associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.
ART. 16 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 17 (Bilancio)
- Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
- Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro il 30 aprile giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART.18 (Bilancio Sociale)
- Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART.20 (new)
(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)
- Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART.21 (Libri sociali)
- L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.
ART. 22 (Disposizioni finali)
- Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dalle leggi vigenti in materia e i principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 23 (Disposizioni finali)
- Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
Organi sociali
l’Assemblea dei Soci del 2.12.2017 ha approvato le seguenti cariche:
Presidente:
> Paolo Orio
Presidente Onorario:
> Anna Zucchero
Vice presidente:
> Giorgio Cinciripini
Consiglieri:
> Bartolomeo Bonino
> Fabia DelGiudice
> Marco Marini
Deleghe
Gestione Iscrizione Soci:
> Ilaria Passerini
Tesseramento:
> Marco Marini
Tesoreria:
> Ilaria Passerini