faq - Domande frequenti
Le misure fatte nel mio appartamento dimostrano che ha valori di CEM significativi.
Prima di tutto occorre vedere quali sono i valori misurati. Premesso che i valori misurati devono essere attendibili e cioè emessi da un ente di misurazione certificato come un tecnico con patentino o un’azienda certificata a fare misure o ARPA, misure, all’interno della casa, che danno valori sopra 1 V/m possono spingere a pensare di cambiare casa.
Si. L'elettrosmog viene fatto rientrare nella contravvenzione prevista dall'articolo 674 del codice penale che punisce il “getto di cose pericolose”. In effetti, secondo la Corte di Cassazione, il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche rientra nella citata fattispecie criminosa proprio perché i flussi elettromagnetici rientrano nel concetto di “cosa” e come tali la loro emissione può essere, in alcuni casi, pericolosa.
Puoi anzitutto rivolgerti agli enti di tutela ambientale e della salute pubblica, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) e A.U.S.L, per far verificare l’eventuale superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla l. 36\2001.
In caso positivo, devono scattare le sanzioni amministrative previste dall’art. 15 della stessa legge a carico dei proprietari e\o gestori degli impianti che generano le emissioni fuorilegge in questione.
No.
Puoi investire della questione anche il sindaco del comune nel quale sorge l’impianto, in qualità di autorità sanitaria locale.
Egli, in questa veste, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del Decreto Legislativo n. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, nel caso in cui il fenomeno di elettrosmog raggiunga il livello di emergenza sanitarie o di igiene pubblica.
Se il sindaco dovesse rifiutare d’intervenire, in presenza di una situazione realmente grave e che espone ad un rischio concreto la salute o l’igiene pubblica, potrei denunciarlo per il reato di rifiuto d’atti d’ufficio, previsto dall’art. 328, c. 1, c.p.
Sì.
A questo fine, si può sporgere denuncia al Procuratore della Repubblica per il reato di “getto pericoloso di cose”, previsto dall’art. 674 c.p.
Per l’integrazione di questo illecito penale non è necessario il superamento dei limiti di emissione previsti dalla l. 36\2001; basta che le stesse siano “atte ad offendere, o imbrattare o molestare persone”; anche se è doveroso rimarcare che su questa questione c’è ancora un notevole contrasto giurisprudenziale, anche all’interno della stessa Corte di Cassazione. Infine, bisogna sottolineare che, trattandosi di un reato di natura contravvenzionale, le sanzioni previste sono davvero risibili: l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a € 206.
Ma, resta, comunque, per le persone offese che nel relativo processo penale si costituiscano parte civile, la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni. E, in ogni caso, è l’unico strumento penale a nostra disposizione per difenderci dalle onde elettromagnetiche: tanto vale usarlo fino in fondo.
Ai sensi dell’art. 1102 c.c. ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Ogni caso deve essere valutato caso per caso ma alcune sentenze offrono l'indicazione che le antenne non sono d'impedimento o d'intralcio all'utilizzo della cosa comune.
Viene definito come effetto nocebo quell’insieme di reazioni negative o disturbi indesiderati che un soggetto manifesterebbe per autosuggestione in seguito alla esposizione ad un qualsiasi agente da questi percepito erroneamente come dannoso. In sostanza, alla base di tutto ci sarebbe un meccanismo ansioso.
Ormai questo termine è diventato di uso comune tra i negazionisti, secondo i quali la ipersensibilità ai campi elettromagnetici non esisterebbe e sarebbe solo il frutto di una eccessiva preoccupazione per gli effetti negativi causati dalla loro esposizione.
Non esiste un esame specifico ma tramite biopsia è possibile riscontrare da un aumento delle sostanze infiammatorie a una rarefazione delle fibre nervose sottili cutanee, che sono come delle piccole antenne che tutti noi abbiamo sulla superficie della pelle, oltre a un aumento dei mastociti e dell’istamina, che sono cellule e sostanze che mediano le reazioni allergiche.
In apparenza, il risultato sembra una reazione allergica non mediata da anticorpi.
A.I.E. da anni grazie al suo Supporto Sanitario Scientifico sta utilizzando un Protocollo Diagnostico AIE che tiene conto della ricerca scientifica internazionale e della esperienza accumulata dalla visita di molte decine di pazienti. Una presentazione è qui disponibile.
Purtroppo no. Nessuno guarisce. Ma si può migliorare allontanandosi dai CEM, cambiando lo stile di vita, ma la vita non torna più come prima.
Senza una diagnosi vera e propria non è possibile definire una persona come disabile.
Le diagnosi al momento vengono tutte fatte da medici privati, però nel pubblico poi vengono misconosciute.
C'è la Regione Basilicata che ha riconosciuto la elettrosensibilità come malattia rara.
AIE è dalla sua fondazione impegnata nel riconoscimento della malattia, agendo sia per promuovere la ricerca ai fini di individuazione di biomarker specifici, per uno studio comparativo su cavie, che per coinvolgere chi interessato alle modifiche dell'International Classification Codes del WHO (oer creare, appunto, il codice specifico)
Faq estratte dal sito faq-e-smog.blogspot.com
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