Consiglio di Stato Sez. VI n. 7435 del 9 ottobre 2026
Elettrosmog. Impianti di telecomunicazione 5G e PNRR: deroga ai regolamenti comunali e vincolo localizzativo dei pixel nelle aree a fallimento di mercato
In materia di installazione di stazioni radio base per la rete 5G finanziate con risorse del PNRR in aree a fallimento di mercato (“aree bianche”), la disciplina speciale di cui all’art. 4, comma 7-bis, del d.l. n. 60/2024 consente la localizzazione degli impianti in deroga ai regolamenti comunali ed ai piani di settore locali. Trattandosi di opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, e volte all’attuazione di un progetto pubblico prioritario, la localizzazione è vincolata dalla posizione dei pixel (quadranti di 100×100 metri) indicati nel bando di gara. Di conseguenza, il Comune non dispone di discrezionalità localizzativa, non può condizionare l’autorizzazione alla dimostrazione dell’assenza di siti alternativi o alla previa approvazione di un piano antenne, né può opporre dinieghi fondati su generiche esigenze di cautela sanitaria o ambientale, la cui disciplina e fissazione di limiti di esposizione sono riservate allo Stato ed alla verifica dell’A.R.P.A.. Il provvedimento ostativo o di annullamento in autotutela dell’autorizzazione è pertanto legittimo unicamente ove l’amministrazione dimostri che il sito prescelto non rientra tra i pixel mappati per la copertura del PNRR